1. Gli ufficiali, i sottufficiali e il personale militare di carriera delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo, e il personale equiparato delle Forze di Polizia, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione del Corpo di appartenenza, una anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio:
a) per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
b) per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
c) per le spese relative al matrimonio dei figli.
2. L'anticipazione può essere ottenuta soltanto una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata con documentazione avente valore legale.